REGOLAMENTO GRUPPO REGIONALE PENSIONATI
22.02.2018 12:53
ART. 1
I soci aggregati di cui all’Art. 2 dello Statuto del Gruppo regionale dei giornalisti pensionati, costituito in seno all’Associazione siciliana della Stampa, sono rappresentati a pieno titolo e in tutte le sedi sindacali, previdenziali e assistenziali e partecipano alla vita del Gruppo nell’ambito dell’Unione nazionale , secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
ART. 2
I soci aggregati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità fissate dal Direttivo del Gruppo e dal Consiglio nazionale dell’Unione nazionale giornalisti pensionati.
ART. 3
I soci aggregati, in regola con le quote dovute, partecipano a titolo consultivo, all’Assemblea triennale del Gruppo. In caso di impedimento possono delegare altro socio dello stesso elenco. Nessun iscritto può essere portatore di più di una delega.
ART. 4
I soci aggregati partecipanti all’Assemblea quadriennale hanno un loro rappresentante quale componente, a titolo consultivo, del Consiglio direttivo del Gruppo. Il rappresentante dei soci aggregati viene designato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
ART. 2
I soci aggregati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità fissate dal Direttivo del Gruppo e dal Consiglio nazionale dell’Unione nazionale giornalisti pensionati.
ART. 3
I soci aggregati, in regola con le quote dovute, partecipano a titolo consultivo, all’Assemblea triennale del Gruppo. In caso di impedimento possono delegare altro socio dello stesso elenco. Nessun iscritto può essere portatore di più di una delega.
ART. 4
I soci aggregati partecipanti all’Assemblea quadriennale hanno un loro rappresentante quale componente, a titolo consultivo, del Consiglio direttivo del Gruppo. Il rappresentante dei soci aggregati viene designato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.