STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA
Approvato dal XXXII Congresso regionale
dell’Assostampa Sicilia
Enna 18-19 marzo 2014
TITOLO I
Costituzione e finalità
Art 1
E' costituita, con sede in Palermo, l'Associazione Siciliana della Stampa, Sindacato unitario dei giornalisti siciliani, aderente alla Federazione Nazionale Stampa Italiana (F.N.S.I). L'Associazione non ha fini di lucro.
Art.2
Scopi dell'Associazione Siciliana della Stampa sono:
a) difendere la libertà di stampa e la pluralità degli organi d'informazione, rivendicando ai giornalisti iscritti all'Ordine ogni funzione di ricerca, il rapporto con le fonti, la elaborazione e il controllo dei dati che attengano alla comunicazione di notizie all'opinione pubblica, nonché la direzione degli uffici stampa di Enti pubblici o di aziende private, qualunque sia il mezzo tecnologico e la forma di impresa, anche promovendo e tutelando i necessari adeguamenti specifici di professionalità;
b) svolgere tutte le attività necessarie alla rappresentanza sindacale unitaria, alla tutela degli interessi materiali e morali dei giornalisti;
c) collaborare in sede territoriale con i rappresentanti degli altri organismi della categoria (Ordine, Inpgi, Casagit, Fpcgi) concordando e realizzando anche comuni iniziative per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali. L'Associazione parteciperà con propri rappresentanti al Comitato di Coordinamento regionale, contribuendo, ove del caso, anche al suo funzionamento;
d) assumere, dopo aver ricercato ogni possibile intesa con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e le rappresentanze regionali di Inpgi, Casagit e Fpcgi, le iniziative più idonee alle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei soci;
e) svolgere attività culturali in armonia con la legislazione nazionale e regionale;
f) promuovere iniziative, anche di carattere editoriale, atte a garantire l'indipendenza della informazione;
g) promuovere la parità di accesso per tutti i soci, uomini e donne, alle cariche elettive, secondo quanto previsto dall'Art. 51 della Costituzione italiana; stabilire nella composizione delle liste per l'elezione dei delegati ai Congressi regionali che ciascuna rappresentanza, di donne o di uomini, non superi, ove possibile, la percentuale del 70%, attraverso un'adeguata alternanza di genere.
Art.3
I Soci del l'Associazione siciliana della Stampa sono: a) professionali; b) collaboratori; c) aggregati. I requisiti per l'iscrizione agli elenchi a) e b) sono fissati dallo statuto della Federazione della Stampa e relativo Regolamento. Dell'elenco c) possono fare parte, gli iscritti all'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti.
Art.4
L’iscrizione e la contestuale classificazione dei soci decorre dalla data di presentazione della domanda e viene compiuta da una Commissione speciale formata dal Presidente dell’Associazione, che la presiede, e da altri 5 membri del Consiglio regionale, di cui almeno 2 collaboratori, eletti con voto congiunto dal Consiglio stesso. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione può respingere la domanda di iscrizione con delibera motivata. Avverso la decisione di rigetto è ammesso il ricorso al Collegio regionale dei probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Gli interessati possono altresì ricorrere al Collegio dei probiviri ove la domanda di iscrizione non sia stata esaminata entro il termine di 60 giorni. La Commissione provvede ogni anno alla revisione degli elenchi degli iscritti. Le domande di iscrizione devono essere presentate tramite le sezioni provinciali che esprimono un sommario parere non vincolante. I diritti all’elettorato attivo e passivo decorrono dal 181 esimo giorno di iscrizione.
Art.5
La qualità di socio si perde, su delibera del Consiglio Regionale a maggioranza semplice per le seguenti cause: a) dimissioni; b) perdita dei requisiti di cui al precedente Art. 3; c) morosità, d) espulsione per indegnità. Costituisce morosità e conseguente cancellazione dagli elenchi degli iscritti, il mancato pagamento delle quote sociali per due annualità consecutive. I soci dimissionari, espulsi radiati o cancellati dall'albo che risultano morosi, sono comunque, tenuti al versamento delle quote dovute al momento delle dimissioni o della cancellazione, o dell'espulsione o radiazione, per riacquistare pienezza dei diritti associativi. Il Consiglio Regionale a maggioranza semplice può deferire un socio al giudizio del Collegio dei Probiviri, in questo caso il socio può essere sospeso con effetto immediato da ogni attività associativa fino all'esito del giudizio definitivo. Nei casi di mancata partecipazione alle agitazioni sindacali della categoria a livello nazionale, regionale o aziendale, comunque fatti propri dalla Segreteria regionale dell'Associazione, o di azioni gravemente lesive degli interessi dell'Associazione, il socio è sospeso con effetto immediato da ogni attività associativa e deferito al Collegio regionale dei Probiviri che dovrà deliberare con procedura d'urgenza.
Art. 6
L'Associazione Siciliana della Stampa si articola in Sezioni provinciali. L'attribuzione degli iscritti alle Sezioni Provinciali avviene secondo il luogo di residenza o la sede dell'attività lavorativa.
Art. 7
Sono organi dell'Associazione Siciliana della Stampa:
a) Il Congresso
b) Il Segretario regionale
c) II Consiglio regionale
d) Il Presidente
e) La Giunta Esecutiva (GE)
f) II Collegio dei Probiviri
g) II Collegio dei Sindaci
h) Dipartimenti e Commissioni.
Sono organi consultivi
- La Consulta dei segretari provinciali
- La Conferenza regionale dei comitati e fiduciari di redazione.
TITOLO II
Il Congresso
Art. 8
II Congresso Regionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione Siciliana della Stampa.
Art. 9
II Congresso è costituito dai delegati delle Sezioni provinciali, eletti in ragione di un professionale ogni 6 professionali, più un professionale con un resto superiore a 3 iscritti; e di un collaboratore ogni 25 collaboratori, più un collaboratore con un resto superiore a 10 iscritti, calcolati secondo il numero dei soci che risultano iscritti all'atto della convocazione del Congresso. Sarà fatta salva in ogni caso la rappresentanza di almeno un delegato professionale o collaboratore in ogni sezione provinciale.
Art. 10
I delegati al Congresso vengono eletti dalle assemblee delle Sezioni provinciali almeno 15 giorni prima dalla data del Congresso, a pena di nullità. I professionali votano per i professionali, i collaboratori per i collaboratori. Le liste devono essere sottoscritte dal 10% degli iscritti in regola col versamento delle quote. Se vi sono più liste concorrenti, si fa luogo a votazione segreta e l'attribuzione dei seggi avviene col sistema proporzionale a scrutinio di lista e la utilizzazione dei resti maggiori. In caso di parità di voti residui, il seggio sarà assegnato alla lista più rappresentata.
Qualora la parità di voti residui si verifìcasse tra una lista con delegati eletti a quoziente pieno e una lista senza alcun delegato eletto il seggio sarà assegnato a quest' ultima lista, in caso di parità di voti residui tra più liste con uguale numero di delegati eletti o con nessun delegato eletto il seggio sarà assegnato al socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ed in caso di parità al più anziano di età. Non possono partecipare alle votazioni, né essere eletti, gli iscritti che non siano in regola con il versamento delle quote associative dell’anno in corso. Il socio moroso può regolarizzare la sua posizione amministrativa durante le assemblee sezionali riacquistando pertanto la pienezza dei propri diritti.
Art.11
II Congresso si riunisce su deliberazione del Consiglio Regionale e convocazione del Presidente in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria o anticipata in uno dei seguenti casi:
a) su richiesta di almeno la metà più uno dei professionali iscritti all'Associazione e in regola con il versamento delle quote associative;
b) su richiesta dei due terzi dei collaboratori iscritti all'Associazione e in regola con il versamento delle quote associative;
c) su richiesta di un terzo dei professionali ed un terzo dei collaboratori congiunta, iscritti all'Associazione e in regola con il versamento delle quote associative;
d) su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri regionali; La richiesta di convocazione straordinaria o anticipata del Congresso deve essere rivolta al Consiglio Regionale per iscritto, con precisazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio Regionale, su iniziativa del Presidente, dovrà provvedere entro il termine massimo di cinquanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 12
II Congresso ordinario:
a) discute la relazione politica sindacale e la relazione finanziaria del quadriennio;
b) elegge il Segretario regionale;
c) elegge il Consiglio regionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci. Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni;
d) determina in via di massima, l'azione sindacale e l'attività organizzativa;
e) approva, quando lo ritenga, modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati e quando l'argomento sia indicato nell'ordine del giorno del Congresso stesso. Le medesime competenze del Congresso ordinario sono attribuite al Congresso straordinario o anticipato.
Art. 13
La data di convocazione dei Congresso ordinario è stabilita dal Consiglio Regionale almeno sessanta giorni prima della scadenza del quadriennio dall'ultimo Congresso e comunicata alle Sezioni provinciali almeno trenta giorni prima della riunione Le Sezioni provinciali e i Gruppi di Stampa specializzata possono chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di particolari argomenti, inoltrandone richiesta al Consiglio Regionale entro l'ultima sessione del Consiglio stesso precedente al Congresso.
Art.14
Le votazioni congressuali sono valide quando partecipa almeno la metà più uno dei delegati, tranne nel caso di cui alla lettera e) dell' art. 12. I delegati professionali e collaboratori votano separatamente sulle questioni poste all'ordine giorno, qualora interessino una sola delle categorie.
Art. 15
Partecipano di diritto al Congresso i membri del Consiglio regionale uscente, esclusi i membri di diritto; i segretari delle sezioni provinciali; il presidente del Collegio dei probiviri; il presidente del Collegio dei Sindaci, i quali tutti non hanno diritto al voto se non delegati.
Art. 16
La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un rappresentante per ogni delegazione. Ogni direttivo provinciale, almeno 8 giorni prima della data di inizio del Congresso, designa, scegliendolo nell’ambito della delegazione congressuale, il proprio rappresentante in seno alla Commissione. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale, almeno 5 giorni prima dell’inizio del Congresso per l’esame dei documenti elettorali e per predisporre la relazione da presentare al Congresso.
II Congresso elegge, nella seduta di insediamento l'Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, due Vice Presidenti, tre Segretari e tre Questori.
Art.17
II Segretario regionale, scelto tra i delegati al Congresso iscritti nell’elenco dei giornalisti professionali, è eletto congiuntamente in Congresso dai delegati professionali e collaboratori. L'elezione avviene a maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto per le prime due votazioni, a maggioranza assoluta per la terza votazione, e alla quarta con il ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. I delegati professionali e collaboratori votano con identica scheda, in cui esprimono il nome del Segretario, o con analogo sistema elettronico. In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio regionale, lo stesso Consiglio, per delega del Congresso, provvede alla sostituzione del Segretario regionale con le stesse modalità di voto. Se tale eventualità si verifica nei primi due anni del mandato, il Consiglio convoca entro un anno il Congresso anticipato per il rinnovo di tutte le cariche dell'Associazione. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del Consiglio regionale aventi diritto al voto e va discussa in una successiva riunione da tenersi entro 30 giorni. Il voto di sfiducia deve essere espresso a scrutinio palese ed ha efficacia quando ottiene la maggioranza assoluta. Successivamente all'elezione del Segretario regionale, il Congresso provvede all'elezione delle altre cariche previste dalla lettera c dell'art. 12. I delegati professionali votano per i professionali e i collaboratori per i collaboratori. Se vi sono più liste concorrenti si fa luogo a votazione segreta e l'attribuzione dei seggi avviene col sistema proporzionale, a scrutinio di lista e l'utilizzazione dei resti maggiori, in caso di parità di voti residui, il seggio viene assegnato alla lista più rappresentata. Qualora la parità di voti residui si verificasse tra una lista con delegati eletti a quoziente pieno e una lista senza alcun delegato eletto il seggio sarà assegnato a questa ultima lista. In caso di parità di voti residui tra più liste con uguale numero di delegati eletti o con nessun delegato eletto il seggio sarà assegnato al socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ed in caso di parità al più anziano di età.
TITOLO III
II Consiglio Regionale
Art. 18
II Consiglio regionale è composto da 24 giornalisti professionali e da 12 giornalisti collaboratori eletti dal Congresso. Ne fa parte a pieno titolo il Segretario regionale. Le decisioni del Consiglio regionale - tranne quanto previsto dagli artt. 21 e 22 - sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità di voti, prevale il voto del Segretario regionale.
Art 19
I membri del Consiglio Regionale decadono anticipatamente dal loro incarico dopo due assenze consecutive alle riunioni senza giustificato motivo. Nel caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi titolo i membri del Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste congressuali. Nel caso di elezione congressuale con unica lista, il Congresso provvederà ad approvare una lista di membri supplenti del Consiglio Regionale pari alla metà dei posti da coprire per ciascuna delle due componenti del Consiglio. I membri collaboratori del Consiglio regionale decadono se acquisiscono lo status di professionali e viceversa.
Art. 20
II Consiglio Regionale, convocato dal Segretario regionale, si riunisce entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso per il rinnovo delle cariche sociali e poi almeno una volta ogni 4 mesi convocato dal Presidente in via ordinaria o in via straordinaria, quando ve ne sia la necessità, o la convocazione sia richiesta per iscritto, e con precisazione dell'ordine del giorno, da almeno un quarto dei suoi membri o di quelli della Giunta esecutiva. I componenti vengono convocati a domicilio, con lettera spedita almeno otto giorni prima o con posta elettronica certificata e con avviso di lettura, contenente la comunicazione preventiva dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine può essere abbreviato a tre giorni prima con comunicazione inviata attraverso posta elettronica certificata e con avviso di lettura. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione, e in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo, purché sia presente almeno un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio regionale e degli altri organi collegiali, tranne che non diversamente stabilito, sono valide se adottate con il voto della metà più uno dei presenti.
TITOLO IV
II Presidente dell'Associazione
Art. 21
II Consiglio regionale nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti professionali con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 degli eventi diritto, il Presidente dell'Associazione Siciliana della Stampa. Qualora nessun candidato risulti eletto, dopo due votazioni si procede, nella terza votazione, alla elezione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Consiglio regionale sempre nella prima seduta elegge i due Vicepresidenti uno scelto tra i soci professionali e l'altro tra i soci collaboratori con le stesse modalità previste per il Presidente, il quale designa fra i due eletti il Vicepresidente vicario. Il Presidente dell'Associazione è il garante dell'unità della categoria e dell'applicazione dello Statuto nonché dell'esecuzione dei deliberati dal Congresso e del Consiglio regionale. Convoca, redigendo l'ordine del giorno d'intesa con il Segretario regionale il Consiglio regionale e ne presiede i lavori. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva. Presiede e convoca la commissione per le modifiche dello Statuto da sottoporre al Congresso; partecipa alle riunioni dei dipartimenti e delle Commissioni del Consiglio regionale previste dall’art. 26; può rappresentare l’Associazione Siciliana della Stampa anche nelle attività previste dagli statuti associativo e federale su espressa delega del segretario. E' destinatario dei ricorsi in materia di applicazione e interpretazione delle norme statutarie e del regolamento e ne riferisce al Consiglio regionale. In presenza di gravi violazioni dello Statuto o di mancata applicazione delle delibere di rilievo del Congresso e del Consiglio può convocare autonomamente il Consiglio regionale in seduta straordinaria. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il Segretario regionale. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente vicario.
Art. 22 (riferimento art. 14 Statuto Fed. FNSI)
Successivamente all’ elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio elegge i componenti della Giunta esecutiva. La Giunta è formata da 9 membri: 6 professionali e 3 collaboratori, eletti nell'ambito del Consiglio regionale. I componenti professionali sono eletti dai consiglieri regionali professionali, i componenti collaboratori dai consiglieri collaboratori. L'elezione avviene a scrutinio segreto con sistema proporzionale. In presenza di più liste, l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero di voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti fra liste che abbiano ottenuto quozienti pieni, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto. La Giunta esecutiva può essere sfiduciata dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il Segretario regionale.
Art. 22/bis
II Consiglio regionale, subito dopo l'elezione della Giunta esecutiva elegge a maggioranza assoluta, tra i componenti della stessa Giunta, il Tesoriere dell'Associazione siciliana della Stampa. Il Tesoriere risponde del suo operato al Consiglio regionale. Cura, d'intesa con il Segretario regionale, l'amministrazione dell'Associazione, in adempimento alle delibere approvate dal Consiglio regionale; presenta e illustra al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio finanziario; presenta e illustra al Congresso il rendiconto finanziario dei quadriennio, che deve essere inviato in copia alle Sezioni provinciali almeno 15 giorni prima del Congresso per essere posto a disposizione dei delegati, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. Esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del successore, in caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario regionale, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, fino all'elezione del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere svolge le proprie funzioni nell'interesse e per conto dell'Associazione. I mandati di introito e di pagamento, predisposti dallo addetto alla cassa devono portate la firma del Tesoriere e il visto del Segretario regionale. Il Tesoriere può essere sfiduciato con le stesse modalità previste per il Segretario.
Art. 23
II Consiglio Regionale elabora, su proposta del Segretario regionale, e indica le linee di politica sindacale; esegue le deliberazioni del Congresso; procede alla convocazione del Congresso a termini dell'art. 13 ; presiede al funzionamento dell'Associazione Siciliana della Stampa, compie gli atti necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione Siciliana della Stampa e ne tutela gli interessi.
Art. 24
II Consiglio Regionale annulla deliberazioni ed atti di Assemblee sezionali e di Sezioni provinciali che siano in contrasto con lo Statuto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione degli atti o, comunque, alla prima riunione utile del Consiglio Regionale. Interviene anche con lo scioglimento della dirigenza delle Sezioni provinciali quando, a suo a giudizio, ritenga ricorrano gravi motivi che ne menomino il prestigio e la funzionalità. La decisione è adottata a maggioranza di due terzi. La reggenza della Sezione viene, in tal caso, temporaneamente, e sino al rinnovo delle cariche, assunta direttamente dal Segretario regionale o da un suo delegato e non può durare più di novanta giorni.
Art. 25
II Consiglio Regionale favorisce la costituzione, da parte dei giornalisti, dei Circoli della Stampa i cui Statuti dovranno prevedere, tra gli scopi essenziali lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di promozione sociale che si correlino alla qualifica professionale di quei soci i quali, hanno il diritto di appartenervi previa presentazione della domanda. Conseguentemente gli Statuti, onde consentirsi la denominazione di "Circolo o Club della Stampa" dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa. Al fine di controllare che vengano costantemente perseguiti gli obiettivi di cui sopra ed assicurare la qualificazione del Circolo, i Consigli direttivi dei Circoli dovranno inviare annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate. Qualora dalle dette relazioni dovesse evidenziarsi l'inottemperanza agli obblighi statutari con il mancato perseguimento dei fini sopra indicati, il Consiglio Regionale promuovere il recesso, dai Circoli, dei giornalisti soci di diritto, ferma, per il resto, la piena completa autonomia degli organismi direttivi dei Circoli nonché la libera potestà deliberativa degli stessi. Nel verificarsi dell'ipotesi contemplata nel comma precedente, il Circolo, pur nella testé affermata autonomia, perderà l'originaria denominazione «Stampa». Affinché venga garantito il perseguimento dei suddetti scopi sociali, i Consigli direttivi dei Circoli della Stampa dovranno essere formati in modo da assicurare che ne facciano parte, a maggioranza, i soci giornalisti, eletti con votazione separata, e che siano presieduti da una dei predetti soci di diritto. Tali dirigenti saranno eletti a norma degli Statuti dei Circoli e gli atti relativi saranno ratificati dal Consiglio Regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa.
Art.26
II Consiglio Regionale autorizza la costituzione di Gruppi di specializzazione fissandone le modalità ed approvandone il regolamento, ne coordina e controlla l'attività. Il Consiglio Regionale designa un proprio rappresentante negli organi direttivi dei Gruppi. Il Consiglio Regionale ratifica la composizione dei Dipartimenti e delle Commissioni proposte dalla Giunta Esecutiva.
Art. 27
L'esercizio finanziario ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Regionale esamina ed approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e preventivo.
Art 28
Sono membri del Consiglio regionale con voto consultivo, ove non ne facciano parte ad altro titolo, i Consiglieri nazionali della FNSI iscritti all'Associazione, i Segretari provinciali, il Fiduciario dell'INPGI, il Fiduciario della Casagit, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, i Presidenti dei Gruppi di Specializzazione, il Presidente del Gruppo regionale Giornalisti Pensionati, il Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, un rappresentante del Coordinamento regionale dei disoccupati e precari, un rappresentante del Coordinamento regionale dei free-lance e i Fiduciari di redazione e un rappresentante di ogni Cdr di testate nazionali e locali.
TITOLO V
La Giunta Esecutiva
Art. 29
La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo dell'Associazione. Essa:
a) esegue le decisioni di linea sindacale del Congresso e le deliberazione del Consiglio Regionale;
b) stabilisce gli argomenti da trattare al Consiglio Regionale;
c) convoca la Conferenza regionale dei Comitati e dei Fiduciari di redazione;
d) elabora e coordina le iniziative sindacali, conduce le trattative in collegamento con gli organismi di base, vigila sull'applicazione delle norme contrattuali e promuove ogni attività connessa alla tutela dei diritti sindacali e professionali;
e) attribuisce compiti ed incarichi fra i suoi componenti e può, altresì, costituire specifici settori operativi per particolari compiti, avvalendosi, a tal fine, anche della collaborazione di Consulenti ed esperti;
f) in caso di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, ma in tal caso i provvedimenti devono essere ratificati dal Consiglio regionale entro 60 giorni, a pena di nullità;
g) rende conto delle proprie attività al Consiglio Regionale.
TITOLO VI
II Segretario Regionale
Art. 30
II Segretario regionale è il legale rappresentante dell'Associazione Siciliana della Stampa, risponde del buon andamento della gestione amministrativa; rappresenta l'Associazione nelle vertenze sindacali e nelle trattative per il Contratto nazionale di lavoro, negli organismi nazionali del Sindacato; partecipa, ove lo ritenga, alle assemblee sezionali e redazionali; presiede la Giunta esecutiva e ne coordina il lavoro dirige le azioni sindacali esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del successore. Il Segretario regionale può avvalersi dell'apporto di un numero di Vicesegretari non superiore a tre, di cui almeno uno collaboratore, da lui scelti all'interno della Giunta esecutiva. Ciascun Vicesegretario opera, nell'ambito del settore di sua competenza su delega del Segretario regionale. Della nomina e dell'eventuale revoca dei Vicesegretari il Segretario regionale informa tempestivamente la Giunta esecutiva e il Consiglio regionale.
TITOLO VII
Conferenza regionale dei comitati e fiduciari di redazione
Art. 31
La Conferenza regionale dei comitati e fiduciari di redazione dei Comitati e dei Fiduciari di redazione o uffici stampa nei quali siano addetti almeno tre giornalisti contrattualizzati, è composta dagli eletti delle singole redazioni secondo le norme del successivo art. 33.
La Conferenza ha il compito di affiancare la Giunta esecutiva e di essere tramite periodico fra istanze aziendali di base e Segreteria stessa, nonché strumento di consultazione fra Giunta esecutiva e istanze aziendali di base, in materia contrattuale, nelle occasioni vertenziali generali e sui temi che investono la salute e la sicurezza sul lavoro. La Conferenza è convocata almeno ogni 6 mesi per iniziativa della Giunta esecutiva o su richiesta di due terzi del proprio plenum, ed è presieduto dal Segretario regionale. A queste riunioni hanno diritto di partecipare, senza voto, tutti i Segretari provinciali, i componenti la Segreteria regionale e la Presidenza del Consiglio regionale. Hanno facoltà di presenziare come osservatori i componenti, elettivi e di diritto, degli altri organi del Sindacato. I lavori,in prima convocazione, sono validi in presenza della metà più uno del plenum; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di un'ora dalla prima, sono validi con qualsiasi numero di presenti. Le votazioni si svolgono a maggioranza semplice. Al di là della periodicità di riunioni fissata dal secondo comma del presente articolo. La Conferenza deve essere obbligatoriamente convocata:
a) in occasione della scadenza o dell' anticipata denuncia del Contratto nazionale collettivo di lavoro giornalistico e delle trattative per il suo rinnovo;
b) in occasione di vertenze sindacali di carattere collettivo intraprese dal Sindacato su scala regionale;
c) alla vigilia della sessione del Consiglio regionale che convoca il Congresso regionale del Sindacato. In occasione di vertenze che abbiano una dimensione provinciale o settoriale, la Giunta esecutiva è facultata a convocare, nel primo caso d'accordo con la Segreteria provinciale interessata, la sola componente della Conferenza territorialmente o settorialmente investita Per tutto quanto sopra, trattandosi di organo consultivo e non deliberante, i documenti eventualmente approvati in questa sede costituiranno parere e raccomandazione e non avranno carattere vincolante per il Consiglio regionale ne per la Giunta esecutiva che ad esso risponde.
Art.31/bis
Con le modalità correnti previste dal presente Statuto in tema di organizzazione di rappresentanza di settore (e di cui al Regolamento esecutivo del presente Statuto), in analogia alle regole sindacali ed INPGI che fissano le caratteristiche alle quali corrispondono i profili dei free-lance, dei precari e dei disoccupati, sono istituiti quali organismi rappresentativi a tutti gli effetti i Coordinamenti regionali dei:
- free-lance
- dei precari e disoccupati.
Entrambi i Coordinamenti eleggeranno al loro interno - d'intesa con il Segretario regionale e la Giunta esecutiva - un coordinatore regionale ed un Ufficio di Coordinamento sino ad un massimo di sei componenti. Al loro interno si costituiranno i raggruppamenti di specialità:
- per i free-lance : quello per i periodici e quello per i quotidiani
- per i disoccupati e precari : quello dei disoccupati, quello dei precari dei giornali, quello dei precari della P.A.
I due organismi designeranno i loro rappresentanti di diritto senza esercizio di voto in seno al Consiglio regionale. Per la chiusura di vertenze sindacali che coinvolgono gli interessi dei due coordinamenti, è fatto obbligo alla Giunta Esecutiva di acquisire il loro preventivo parere consultivo. Le assemblee regionali dei due coordinamenti dovranno convocarsi in via ordinaria almeno due volte l'anno.
Le assemblee provinciali in via ordinaria almeno due volte l'anno.
Art. 32
E' istituita la Commissione regionale Pari Opportunità, formata da giornaliste elette da assemblee provinciali delle giornaliste tempestivamente convocate dai rispettivi Segretari provinciali. Ne fanno parte una giornalista professionale e una dell'elenco collaboratori per ciascuna sezione alla quale siano iscritte più di 10 giornaliste professionali e da una giornalista (professionale o collaboratore) per ciascuna Sezione alla quale siano iscritte meno di 10 giornaliste professionali. Inoltre ne fanno parte la delegata e la delegata supplente dell'Associazione siciliana della Stampa nella Commissione nazionale Pari Opportuni! La Commissione coordina e promuove azioni positive per favorire le pari opportunità nei luoghi di lavoro e nella professione, secondo quanto previsto dalla legge 125/91. Nel corso della prima seduta, la Commissione elegge al suo interno la Presidente e la Vicepresidente Inoltre designa la delegata e la delegata supplente dell'Associazione siciliana della Stampa nella Commissione nazionale Pari Opportunità. La designazione è rimessa alla ratifica degli organi direttivi dell'Associazione siciliana della Stampa.
Art. 33
In tutte le redazioni e nelle aziende editoriali esistenti in Sicilia i giornalisti contrattualizzati eleggeranno un Comitato di redazione o un Fiduciario, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro Giornalistico. L'Assemblea dei redattori dovrà essere riunita in via ordinaria almeno due volte l'anno. Alla normale scadenza del mandato o in caso di dimissioni del Comitato o del Fiduciario di redazione, l'assemblea dei redattori si riunisce, per procedere all'elezione del nuovo Comitato di redazione o del Fiduciario. I praticanti avranno diritto al voto. ma non sono eleggibili. Non è ammesso il voto per delega. Per l'elezione dei Comitati di redazione si può votare per un massimo di due nomi, allo scopo di garantire la rappresentanza della minoranza. Della convocazione delle assemblee di redazione va data comunicazione preventiva alla Segreteria provinciale competente ed al Segretario regionale, che potranno intervenire anche con un proprio rappresentante. Delle assemblee dovrà essere redatto un verbale, da inviare per conoscenza alle suddette Segreterie. La Giunta esecutiva dell'Associazione, nei casi accertati di inosservanza dello Statuto, di violazione del corretto rapporto sindacale fra organismo rappresentativo di base e redazione, o del Contratto di lavoro, si riserva, dandone incarico alla Segreteria provinciale, di convocare l'assemblea dei redattori, di proporre eventualmente la decadenza del Comitato di redazione o del Fiduciario, in caso di decadenza, la Giunta esecutiva provvede a garantire la tempestiva convocazione dell'assemblea dei redattori e lo svolgimento di nuove elezioni. Analoga procedura la Giunta esecutiva adotta nei casi nei quali il rinnovo degli organi sindacali di base non avvenga entro un mese dalla naturale scadenza o dalle dimissioni. Eventuali trattative per patti integrativi aziendali dovranno essere portati a conoscenza della Giunta esecutiva. Che si riserva di intervenire coerentemente con il Contratto nazionale di lavoro e le linee di politica sindacale dell'Associazione Siciliana della Stampa.
TITOLO VIII
Le Sezioni provinciali
Art. 34
Le Sezioni provinciali dell'Associazione della Stampa hanno sede in ogni capoluogo di provincia e di esse fanno parte gli iscritti che risiedono o che hanno la loro attività nella rispettiva provincia.. Le Sezioni provinciali sono il normale tramite tra gli iscritti all'Associazione e gli Organi regionali e costituiscono l'articolazione territoriale dell'Associazione Siciliana della Stampa. La Segreteria delle Sezioni viene eletta dall'Assemblea degli iscritti e dura in carica quattro anni. Il rinnovo degli organi delle Sezioni avviene comunque in coincidenza con l'elezione dei delegati al Congresso regionale. Le modalità di funzionamento amministrativo delle singole Sezioni provinciali sono regolate da norme emanate dal Consiglio Regionale. Il Segretario provinciale è il rappresentante legale della Sezione, tiene aggiornati gli elenchi degli iscritti e attribuisce compiti ed incarichi per specifici settori fra i soci della Sezione, anche in relazione ad iniziative culturali. Entro il primo trimestre di ciascun anno la Segreteria provinciale dovrà procedere alla verifica generale degli elenchi dei propri iscritti, comunicandone l'esito alla Segreteria regionale dell'Associazione entro dieci giorni dalla chiusura dell'operazione, in caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce a tutti gli effetti e per tutte le funzioni.
Art. 35
Le Sezioni provinciali sono rette da un direttivo composto da un Segretario, un Vice Segretario e un Tesoriere eletti separatamente. Si farà luogo a votazioni segrete se richieste in assemblea da almeno cinque degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto. In caso di dimissioni o di vacanza Per qualunque causa dell'incarico di Segretario, Vice Segretario o Tesoriere il nuovo eletto resterà in carica per il periodo mancante al completamento del quadriennio di tutto il direttivo. Il direttivo stabilisce annualmente l’importo dell’eventuale contributo che il socio è tenuto a versare alla sezione in aggiunta alla quota regionale.
Art. 36
Nelle Sezioni provinciali il direttivo è composto da un Segretario professionale, un Vice Segretario collaboratore e un Tesoriere professionale eletti con Votazioni separate dalle rispettive componenti. Nelle Sezioni provinciali in cui il numero degli iscritti professionali non superi le 10 unità, può essere eletto Segretario o un giornalista professionale o un giornalista collaboratore,in tutte le Sezioni in cui viene eletto Segretario un collaboratore il Vice Segretario deve essere un professionale, e viceversa.
Art. 37
Non possono partecipare alle votazioni, ne essere eletti, gli iscritti che non siano in regola con il versamento delle quote associative. Il socio moroso può regolarizzare la sua posizione amministrativa durante le assemblee sezionali, riacquistando pertanto la pienezza dei propri diritti.
Art.38
Il Segretario deve convocare l'assemblea della Sezione in via ordinaria ogni sei mesi, per informarla degli affari sezionali e annualmente per l'approvazione dei bilanci, in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario o la convocazione sia richiesta per iscritto, e con precisazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli iscritti alla Sezione. La convocazione deve aver luogo con lettera inviata al domicilio o al recapito depositato in Associazione, dell'associato almeno 15 giorni prima della data della riunione o con posta elettronica certificata e con avviso di lettura. Nei casi di vertenze sindacali o nel corso di trattative contrattuali la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione a mezzo pubblicazione sulla stampa locale. L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve aver luogo ad almeno un'ora di distanza, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 39
Nelle assemblee sezionali non è ammesso il voto per delega.
TITOLO IX
Collegio dei Probiviri
Art. 40
II Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da sette membri, quattro professionali e tre collaboratori che abbiano almeno 10 anni di anzianità professionale nella categoria di appartenenza e 40 anni di età. Esso viene eletto dal Congresso Regionale, secondo il disposto dell’Art 17. Il Congresso elegge, inoltre, tre membri professionali e due collaboratori supplenti, i quali subentreranno nell'ordine di elezione nella lista congressuale nel caso di dimissioni, decadenza o venire meno per qualsiasi altro motivo di uno dei componenti titolari del Collegio delle rispettive componenti. La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri sono inamovibili. Il Collegio è autonomo ed indipendente. Esso dura in carica tra un Congresso ordinario e l'altro e i suoi membri possono essere rieletti. Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 41
II Collegio regionale dei Probiviri nella sua prima seduta che viene convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, un Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario, il Collegio regionale dei Probiviri esercita le sue funzioni secondo il regolamento allegato allo Statuto di cui fa parte integrante, il suo Presidente farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio medesimo.
Art. 42
II Collegio regionale dei Probiviri esercita la sua giurisdizione su tutti gli iscritti all'Associazione Siciliana della Stampa Sindacato unitario dei Giornalisti siciliani - su ricorso degli iscritti o su deferimento da parte del Consiglio regionale. Appartiene alla competenza del Collegio regionale dei Probiviri:
1) Deliberare sui ricorsi previsti al punto 5) dell'art. 2 del Regolamento della FNSI;
2) Giudicare le controversie tra gli iscritti all'Associazione siciliana della Stampa;
3) Tutelare le regole di correttezza e di probità morale degli iscritti per la salvaguardia del prestigio e del decoro della categoria;
4) Garantire le regole di deontologia sindacale;
5) Infliggere i provvedimenti previsti dall'Art 43 del presente Statuto.
Art. 43
II Collegio regionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
a) la diffida per i casi in cui l'indisciplina o la mancanza, sia di lieve entità;
b) l'ammonizione per i casi in cui l'indisciplina o la mancanza, sia pure di lieve entità, possano rappresentare un danno - seppure non grave - per l'incolpato o per la categoria;
c) la censura per i casi in cui l'indisciplina o la mancanza, pur non rivestendo particolare gravita, diminuiscano il prestigio o il decoro dell'iscritto o della categoria;
d) la sospensione dall'attività associativa per un periodo non superiore a 6 mesi per i casi di indisciplina o di mancanza di particolare gravita che abbiano avuto pubblicità tale da compromettere il prestigio o il decoro dell' iscritto o della categoria;
e) la radiazione per gravissimi motivi di indisciplina o di mancanza che ledano il prestigio e il decoro dell'iscritto o della categoria. Nessun provvedimento può essere adottato senza la previa contestazione dell'addebito, a mezzo di lettera raccomandata A.R L'incolpato deve essere sentito di persona, l'azione disciplinare procederà in sua assenza qualora l'interessato non si presentasse senza giustificato motivo, ad almeno due convocazioni.
Art. 44
II ricorso per essere proponibile deve essere presentato entro sessanta giorni dai fatti lamentati presso la Segreteria regionale o le Sezioni provinciali che provvederanno a trasmetterlo entro 48 ore alla Segreteria regionale Dell'avvenuta presentazione del ricorso viene rilasciata ricevuta all'interessato. II ricorso può essere inviato a mezzo raccomandata A.R. In tal caso si considera presentato il giorno indicato nel timbro postale come data di partenza. Il deferimento degli iscritti al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio regionale deve essere deliberato dal medesimo nella prima sessione utile dal verificarsi dei fatti e trasmesso tempestivamente al Collegio stesso (vedi art. 5).
Art. 45
II Segretario regionale dell'Associazione trasmette entro 48 ore il ricorso o l'atto di deferimento con eventuali allegati o documenti al Presidente del Collegio regionale dei Probiviri, che provvede a convocare i componenti del Collegio. L'azione disciplinare è improponibile se il ricorso o il deferimento sono stati presentati oltre i termini previsti nello Statuto.
TITOLO X
Collegio dei Sindaci
Art. 46
II Collegio regionale dei Sindaci è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Due membri effettivi sono scelti fra i professionali ed uno fra i collaboratori. I membri supplenti sono scelti fra i professionali ed uno fra i collaboratori e partecipano alle riunioni del Collegio subentrando nel voto, rispettivamente, agli effettivi assenti.
Art. 47
II Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il Presidente. Esso esplica i suoi compiti a norma delle leggi Vigenti. Il Segretario regionale e il Tesoriere, a richiesta, possono partecipare alle riunioni del Collegio a scopo illustrativo.
Art. 48
La relazione finanziaria per il Congresso regionale va sottoposta al visto del Collegio dei Sindaci, il quale presenta al Congresso la propria relazione scritta. Anche i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, vanno sottoposti, prima di essere portati all'approvazione del Consiglio regionale, al visto del Collegio dei Sindaci.
TITOLO XI
II Bilancio
Art. 49
II bilancio dell'Associazione Siciliana della Stampa è costituito:
a) Attivo:
1) alle entrate ordinarie: quote e contributi degli iscritti;
2) dalle entrate straordinarie in genere;
3) da donazioni o lasciti.
b) Passivo:
1) dalle spese ordinarie: affitto sede, acquisto o riparazione mobili, spese generali di cancelleria, di posta, telefono, rimborsi spese e indennità di viaggio, retribuzione al personale dipendente;
2) dalle spese straordinarie in genere.
I bilanci, preventivo e consultivo, sono sottoposti annualmente all'esame dei Sindaci, i quali redigono una redazione scritta da mettersi fra gli atti consiliari.
TITOLO XII
Doveri degli iscritti
Art. 50
Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Regionale.
Art. 51
I titolari di incarichi di qualsiasi natura negli organi dell'Associazione, che non partecipino alle riunioni per due volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono In caso di dimissioni o di decadenza di più della metà dei titolari dell'organo, tutti gli altri devono considerarsi dimissionari e tutto l'organismo deve essere ricostituito secondo le norme vigenti.
Art. 52
Incompatibilità
II Presidente e i Vice Presidenti, il Segretario regionale e i membri della Giunta esecutiva non possono contemporaneamente rivestire le funzioni di:
a) Segretario, Vice Segretario o Tesoriere provinciale dell'Associazione;
b) Componente del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia;
c) Presidente o Vice Presidente dell'Inpgi, Presidente o Vicepresidente della Casagit; d) Membro del Governo nazionale; Assessore regionale, provinciale o comunale; Responsabile di Enti sottoposti alla vigilanza della Regione; Presidente o vice presidente Fpcgi.
e) Membro del Parlamento nazionale ed europeo, dell'Assemblea regionale; Presidente della Regione, Sindaco di Comune, Presidente di Provincia regionale.
In caso di candidatura a una delle cariche di cui al punto e), devono intendersi automaticamente sospesi dall’incarico per tutto il periodo della campagna elettorale.
f) Dirigenti o componenti di organismi dirigenziali di partiti o movimenti politici e organizzazioni sindacali.
Art. 53
II Consiglio regionale può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri elettivi, la costituzione di un «centro di documentazione e studi» e compiere gli atti conseguenziali.
Art . 54
II Consiglio Regionale, con decisione motivata, approverà il Regolamento nello spirito dello Statuto. Successive modifiche o integrazioni, approvate con la stessa maggioranza, dovranno essere portate a conoscenza degli iscritti per il tramite delle Sezioni provinciali.
Art. 55
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.